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Quando il Fisco dice no alla proposta … ma il Giudice sì !

Alla luce della recente giurisprudenza inerente la nuova norma sull’omologazione forzosa delle proposte di transazione fiscale e contributiva, è ora che la cosiddetta interpretazione restrittiva di tale norma venga definitivamente abbandonata sia dalle Entrate che da INPS e INAIL.

Il Dl 118/2021 ha infatti modificato l’articolo 180, comma 4, Lf prevedendo che nel concordato preventivo il tribunale, se la proposta è conveniente e decisiva, omologa forzosamente la transazione fiscale e contributiva non più anche «in mancanza di voto», ma «in mancanza di adesione» del Fisco e degli altri enti.

Poiché la situazione costituita dalla mancanza di adesione comprende quella rappresentata dal voto negativo, la modifica può avere solo lo scopo di consentire l’omologazione forzosa anche in una situazione in cui, per il voto sfavorevole, l’adesione è, appunto, mancante, pur non mancando il voto.

Dalla modifica discende inoltre che il sì forzoso deve intendersi, a maggior ragione, consentito in caso di rigetto della proposta nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, dato che l’articolo 182-bis Lf, comma 4, già richiedeva per l’omologazione, la semplice «mancanza di adesione».

È il legislatore stesso a escludere, quindi, che l’omologazione forzosa sia limitata al caso in cui i creditori pubblici non si pronuncino sulla transazione.

Fonte: sole24ore 27 Dicembre 2021

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