Quando il Fisco dice no alla proposta … ma il Giudice sì !
Alla luce della
recente giurisprudenza inerente la nuova norma sull’omologazione forzosa delle
proposte di transazione fiscale e contributiva, è ora che la cosiddetta
interpretazione restrittiva di tale norma venga definitivamente abbandonata sia
dalle Entrate che da INPS e INAIL.
Il Dl 118/2021
ha infatti modificato l’articolo 180, comma 4, Lf prevedendo che nel concordato
preventivo il tribunale, se la proposta è conveniente e decisiva, omologa
forzosamente la transazione fiscale e contributiva non più anche «in mancanza
di voto», ma «in mancanza di adesione» del Fisco e degli altri enti.
Poiché la
situazione costituita dalla mancanza di adesione comprende quella rappresentata
dal voto negativo, la modifica può avere solo lo scopo di consentire
l’omologazione forzosa anche in una situazione in cui, per il voto sfavorevole,
l’adesione è, appunto, mancante, pur non mancando il voto.
Dalla modifica
discende inoltre che il sì forzoso deve intendersi, a maggior ragione,
consentito in caso di rigetto della proposta nell’accordo di ristrutturazione
dei debiti, dato che l’articolo 182-bis Lf, comma 4, già richiedeva per
l’omologazione, la semplice «mancanza di adesione».
È il legislatore
stesso a escludere, quindi, che l’omologazione forzosa sia limitata al caso in
cui i creditori pubblici non si pronuncino sulla transazione.
Fonte: sole24ore 27 Dicembre 2021
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