Concordato minore: breve guida alle novità
Il Codice della Crisi ha apportato
interessanti innovazioni e modifiche (sia terminologiche che sostanziali) in
materia di sovraindebitamento, alcune delle quali già anticipate dal DL Ristori
del dicembre 2020.
In questo articolo esaminiamo in particolare la
procedura chiamata “concordato minore”, riepilogando – articolo per articolo –le
novità apportate dal nuovo Codice.
Articolo 74
Il concordato minore sostituisce
l’accordo di composizione della crisi previsto dalla legge 3/2012 ed è
destinato ai sovraindebitati diversi dal consumatore (professionista,
imprenditore minore o agricolo, start-up innovativa). Ne consegue che chi è
consumatore non può accedere al concordato minore: infatti, mentre fino al 15
luglio il consumatore poteva scegliere fra l’accordo di composizione e il piano
a lui specificamente rivolto, da quella data in poi può utilizzare solo l’ iter
della ristrutturazione speciale a lui appositamente dedicato. Di regola il
concordato minore postula la prosecuzione dell’attività, imprenditoriale o
professionale. La liquidazione è ammessa solo in presenza di un apporto di
risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei
creditori, introducendo un vincolo che, invece, l’accordo di composizione non
prevedeva.
Fatta salva la prosecuzione
dell’attività, il contenuto della proposta è libero. Deve indicare tempi e
modalità per superare la crisi e può prevedere il soddisfacimento, anche
parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma. È possibile la suddivisione dei
creditori in classi, che diventa obbligatoria per i titolari di garanzie
prestate da terzi.
Articolo 75
Nel concordato minore, come nell’accordo di
composizione, è prevista la possibilità di falcidiare le poste assistite da
privilegio, purché sia assicurato un soddisfacimento non inferiore a quello
realizzabile nella liquidazione. Viene inoltre mantenuta la regola per cui,
nella continuità, è ammesso il rimborso ai termini convenuti delle rate a
scadere del mutuo assistito da garanzia reale su beni strumentali, purché al
momento della domanda le rate pregresse risultino pagate o il giudice abbia
autorizzato il pagamento dello scaduto a tale data. L’organismo di composizione
della crisi deve inoltre attestare che il credito garantito potrebbe essere
soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione e che non vi è
lesione dei diritti degli altri creditori.
Diversamente dall’accordo di ristrutturazione, il concordato
minore non prevede invece né la necessità di assicurare il regolare pagamento
dei crediti impignorabili, né la moratoria annuale per il pagamento dei crediti
assistiti da prelazione su beni non destinati alla cessione.
Articolo 77
Per accedere al concordato minore
è necessario non aver già profittato dell’esdebitazione nei 5 anni antecedenti
o per 2 volte in qualsiasi tempo. Occorre inoltre che non siano stati commessi
atti in frode ai creditori.
Articolo 78
Le misure protettive prima erano “automatiche” mentre
ora sono a richiesta del debitore.
La figura del Commissario Giudiziale prima non era prevista,
mentre ora è prevista, a determinate condizioni.
Articolo 79
La maggioranza richiesta per l’approvazione prima era
il 60% , adesso è il 50%, con necessità anche di maggioranza “per teste”
qualora un creditore pesi più del 50% nella votazione.
I diritti dei creditori verso i coobbligati smettono
di essere “intoccabili”. Prima dell’avvento del nuovo Codice, infatti, tali
diritti non erano pregiudicati. Adesso la formulazione della norma è diversa: i
diritti dei creditori verso i coobbligati non sono pregiudicati, “salvo che sia
previsto diversamente” (lasciando dunque intendere che la proposta possa prevedere
anche il trattamento di tali diritti.
Articolo 80
I limiti posti al creditore che ha colpevolmente
causato o aggravato l’indebitamento subiscono delle modifiche: prima tale
creditore non poteva opporsi all’omologazione. Ora non può contestare la
convenzienza della proposta.
Un’altra novità è
che il giudice può sindacare la fattibilità economica del piano. E’ inoltre
irrilevante il mancato assenso del Fisco,
qualora la soddisfazione sia pari o superiore allo scenario liquidatorio
(modifica già introdotta dal DL Ristori, e nota con l’espressione “cram
down”).
Articolo 81
Il compenso all’OCC è oggetto di liquidazione
da parte del Giudice tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il
debitore.
Articolo 83
La conversione in procedura di liquidazione
controllata non è automatica, ma avviene su istanza del debitore, dei creditori
o del PM, anche se vi sono atti in
frode.
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